OTTOBRE
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Diario dal Consiglio del 4 ottobre 2025

I perché di un tirocinio che inizia in appello

Nella seduta del 24 settembre scorso il Plenum del CSM ha approvato le direttive alla Scuola superiore della magistratura per la formazione dei magistrati ordinari in tirocinio vincitori del concorso indetto con D.M. 9 ottobre 2023 e nominati con D.M. 3 settembre 2025.

Per tali MOT, l’articolo 5 del decreto-legge 8.8.25 n. 117 ha previsto, al dichiarato scopo di supportare gli uffici giudiziari nei settori maggiormente in sofferenza nel raggiungimento degli obiettivi del P.N.R.R, una disciplina eccezionale della durata e della concreta articolazione del tirocinio. Gli si attribuisce, infatti, una durata complessiva di diciotto mesi e l’articolazione in due distinte sessioni, così strutturate: una, della durata di quattro mesi (in luogo degli ordinari sei, previsti dall’art. 18 d.lgs. 26/2006), effettuata presso la Scuola superiore della magistratura; l’altra, della durata di quattordici mesi (in luogo dei dodici ordinariamente previsti dall’art. 18 d.lgs. 26/2006), effettuata presso gli uffici giudiziari. Quest’ultima sessione è, a sua volta, articolata in quattro periodi (in luogo degli ordinari tre), di seguito indicati: il primo, della durata di sei mesi, da svolgersi presso le corti di appello, ove i magistrati in tirocinio parteciperanno “all’attività giurisdizionale nella materia civile, compresa la partecipazione alla camera di consiglio”; il secondo, di tre mesi (in luogo di quattro), da svolgersi presso le sezioni civili e penali dei Tribunali; il terzo, di un mese (in luogo di due), da svolgersi presso le procure della repubblica; il quarto, della durata di quattro mesi (in luogo degli ordinari sei), presso l’ufficio corrispondente a quello di prima destinazione del magistrato.

La previsione normativa dello svolgimento, da parte dei MOT di questo concorso, di un periodo di tirocinio anche presso le sezioni civili delle corti di appello appare finalizzata a garantire entro il 30 giugno 2026 un contributo concreto e professionale alla definizione delle pendenze e alla riduzione del disposition time presso le sezioni civili delle corti stesse.

Il CSM non ha sottovalutato che la destinazione dei giovani colleghi, per un tempo significativo (sei mesi), ad una funzione specifica (giudicante civile di secondo grado) non esercitabile all’esito del conferimento delle funzioni giurisdizionali rischia di sbilanciare eccessivamente la complessiva formazione professionale dei medesimi. E proprio al fine di garantire la valenza formativa dell’intero tirocinio, compreso il periodo nelle corti di appello, ha dedicato a quest’ultimo periodo alcune disposizioni specifiche, nell’ambito delle direttive in esame.

In primo luogo, ha evidenziato la necessità che anche nel secondo grado l’affiancamento con i magistrati affidatari si svolga con congrui periodi di attività in presenza.

In secondo luogo ha richiesto che i magistrati affidatari assicurino ai MOT sia la partecipazione alle camere di consiglio, allo scopo di consentire loro di conoscere le relative dinamiche e di seguire il percorso logico-giuridico che esiterà nelle decisioni, sia la scrittura delle bozze dei provvedimenti e, segnatamente, delle sentenze; l’impegno dei giovani colleghi nell’attività redazionale delle motivazioni, oltre a costituire una palestra formativa, potrà offrire un valido contributo al lavoro dei consiglieri affidatari e, in tal modo, agevolare il raggiungimento degli obiettivi PNRR, in conformità alla ratio della disposizione che ha disposto la destinazione dei MOT alle corti di appello, nel settore civile.

Non pensiamo che questa misura possa produrre incrementi particolarmente vistosi dei flussi di definizioni in secondo grado, giacché la collaborazione nella preparazione delle udienze e nella redazione delle sentenze che potrà essere offerta da un giovane collega in formazione non solleverà mai l’affidatario dallo studio personale della controversia e dalla verifica attenta delle modalità redazionali dei provvedimenti che saranno emessi con la sua firma. Non a caso, infatti, la disciplina secondaria del tirocinio presso le corti di appello evita di collegare a tale periodo di tirocinio alcun obbiettivo quantitativo degli uffici dove esso si svolge.

Se però, come è generalmente riconosciuto, la collaborazione degli AUPP è stato un fattore di potenziamento non solo della qualità, ma anche della quantità del lavoro degli uffici, ci pare ragionevole prevedere che l’apporto di giovani giuristi – verosimilmente più qualificati della maggior parte degli AUPP, perché già vincitori del concorso in magistratura – potrà contribuire utilmente all’impegno richiesto ai consiglieri delle corti di appello per il raggiungimento dei target del PNRR.

Non riteniamo, d’altra parte, che l’assegnazione dei MOT alle sezioni civili delle corti di appello possa pregiudicare in alcun modo la formazione dei MOT.

In primo luogo, tale misura implica un allungamento dei tempi del tirocinio, che – dopo un lungo periodo in cui era stato compresso in dodici mesi – viene finalmente riportato a venti mesi, cioè due in più del periodo standard previsto in via ordinaria dalla legge.

In secondo luogo – ed essenzialmente – riteniamo che una esperienza nelle sezioni civili degli uffici di secondo grado non sia affatto priva di utilità per i colleghi che iniziano il loro percorso in magistratura.

Oltre ad una più approfondita esperienza della camera di consiglio collegiale e delle relative dinamiche, che certamente può molto arricchire la formazione di un giovane magistrato, ci sembra che la pratica della lettura di una sentenza attraverso le lenti critiche dell’impugnazione sia tutt’altro che inutile per un magistrato in formazione. Si tratterà di un’esperienza arricchente per il prosieguo del tirocinio e le funzioni di primo grado che assumeranno al termine del medesimo e che li aiuterà nella acquisizione della consapevolezza delle insidie che si nascondono nello scrivere la motivazione di una decisione.

Francesca Abenavoli, Marcello Basilico, Maurizio Carbone, Geno Chiarelli, Antonello Cosentino, Tullio Morello

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