OTTOBRE
4

Diario dal Consiglio del 4 ottobre 2025

Una regola tabellare troppo disapplicata

Nel corso degli ultimi Plenum numerosi decreti emessi da dirigenti di vari tribunali, aventi tutti ad oggetto la integrale redistribuzione di ruoli civili per la sopraggiunta vacanza del posto, non sono stati approvati dal Consiglio.

Viene in rilievo, in particolare, la disposizione di cui al quarto comma dell’art. 167 della circolare tabelle, a mente della quale “il dirigente può adottare provvedimenti di redistribuzione dei ruoli nei casi di vacanza del posto, ovvero di assenza, impedimento o esonero di durata prevedibilmente superiore ad un anno, dando atto della non utile esperibilità degli strumenti di cui alla circolare in materia di applicazioni e supplenze…la redistribuzione, di regola, è parziale e riguarda le cause più urgenti e più risalenti…”.

Per quanto breve, detta disposizione è alquanto densa di contenuti ed è fonte di uno stringente onere motivazionale in capo al dirigente in ordine alle decisioni da adottare: egli è chiamato ad esplicitare le specifiche ragioni che impongono, o comunque rendono maggiormente funzionale, una tale soluzione organizzativa, avuto riguardo a circostanze e peculiarità del caso concreto.

Nella relazione illustrativa della precedente circolare tabelle, al fine di evitare un uso improprio della redistribuzione, era stato ribadito che il dirigente dovesse dare conto dei prevedibili tempi di copertura del posto vacante e del fatto che tali tempi non sarebbero stati inferiori all’anno.

Nella consapevolezza delle crescenti difficoltà nelle quali versano  numerosi uffici giudiziari su tutto il territorio nazionale, la circolare vigente ha allargato il campo del possibile ricorso all’istituto: oltre a prevedere una più chiara distinzione fra riequilibrio dei carichi di lavoro e redistribuzione dei ruoli, si è estesa la possibilità di ricorrere a tale redistribuzione – che prima era possibile per i soli ruoli vacanti – alle ipotesi di assenza, impedimento, o esonero, ferma restando l’indicazione della durata presumibilmente superiore all’anno della scopertura del posto; e se, in precedenza, la redistribuzione poteva essere solo parziale e circoscritta alle sole “cause urgenti e risalenti”, adesso può essere estesa anche a procedimenti diversi (essendo stata inserita la clausola “di regola”).

Nei singoli casi affrontati in Consiglio, tutti sostanzialmente identici, i dirigenti dei singoli uffici interessati hanno proceduto alla integrale redistribuzione del ruolo, con decreti carenti nella motivazione: è mancata la valutazione in ordine alla durata della “scopertura” (anzi, in alcuni casi si è dato esplicitamente atto dell’imminente presa di possesso in ufficio di nuovi magistrati, circostanza che si pone in insanabile contrasto con la possibilità di ricorrere alla redistribuzione!); non sono state fornite indicazioni sulla impossibilità di ricorrere agli istituti previsti dalla circolare in materia di applicazioni e supplenze; non si è spiegata la necessità di procedere alla redistribuzione integrale del ruolo (anziché limitarla alle cause più urgenti e risalenti); non si è compiuta una valutazione sulla compatibilità fra il numero delle cause redistribuite e una gestione efficiente del ruolo dell’assegnatario.

Tutte queste ragioni ci hanno indotto a votare a favore della proposta della Settima commissione di non approvazione dei decreti.

Siamo coscienti del fatto che ogni difficoltà organizzativa dell’ufficio debba essere affrontata e risolta al più presto; ma ciò deve avvenire nei casi, nei limiti e nelle forme consentite, non con provvedimenti d’imperio, adottati non solo in violazione di circolare, ma anche privi anche della dovuta motivazione.

In ognuno dei casi affrontati il CSM si è confrontato con pareri favorevoli adottati all’unanimità dai Consigli giudiziari e a un riferito consenso di tutti i magistrati assegnatari delle cause redistribuite.

Il rilievo della questione impone dunque una riflessione con riferimento a tre temi: il rispetto del principio del giudice naturale; il rispetto delle norme regolamentari vigenti; l’efficacia da attribuire al consenso dei magistrati e al parere favorevole del Consiglio giudiziario.

Quanto alla prima questione, appare chiaro che il tema della redistribuzione si ricollega direttamente al principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge: limitandosi al contenuto della circolare tabelle, numerose sono le disposizioni che, in attuazione di detto principio, impongono ai dirigenti degli uffici la precisa indicazione dei criteri obiettivi e predeterminati per l’assegnazione degli affari alle singole sezioni, ai singoli collegi ed ai giudici; e che impongono loro di motivare adeguatamente e specificatamente le deroghe ai criteri di assegnazione degli affari, in presenza di comprovate esigenze di servizio. Ferma la necessità di una costante verifica in ordine alla distribuzione dei carichi di lavoro, tale da garantire obiettivi di funzionalità ed efficienza dell’ufficio, oltre che equità fra i magistrati dell’ufficio medesimo.

È sulla base di tali necessità che si fonda la disposizione regolamentare in esame, volta a salvaguardare tutti gli interessi in gioco e affidando perciò al dirigente un onere di motivazione quando si adottino provvedimenti che vadano ad incidere sulla precostituzione del giudice al processo.

Quanto al secondo tema, riteniamo che vada ribadito quello che sembra essere l’ovvio principio del rispetto delle disposizioni regolamentari, anche quando, all’apparenza, possano provocare disfunzioni organizzative. L’art. 167, quarto, comma, è, come detto innanzi, una norma tanto sintetica quanto densa di contenuti ed è solo nel suo ambito applicativo che è possibile ricorrere a un’integrale redistribuzione dei ruoli. A tale scopo, infatti, occorre verificare, in ordine logico, prima la sussistenza del presupposto fattuale, cioè la scopertura duratura, poi l’impossibilità di ricorrere agli strumenti della circolare sulle applicazioni e supplenza, e, infine, spiegare le ragioni per cui non possa procedersi a redistribuire solo le cause più urgenti e risalenti, senza che questo pregiudichi l’efficiente gestione del ruolo dell’assegnatario.

Ne consegue che non è possibile considerare conforme a circolare un decreto che, come nei casi esaminati, destini un intero ruolo di cause ad altro magistrato, quasi che ciascuna di queste non avesse una propria individualità e specificità, senza dare conto di tutti questi passaggi o addirittura muovendo da una situazione in fatto, il prossimo arrivo di nuovi magistrati, incompatibile con il ricorso a detta redistribuzione.

L’onere di motivazione richiesto dal quarto comma dell’art. 167 (e da altre disposizioni in materia tabellare) è posto a tutela di specifici principi; se non lo si assolve, si impedisce agli organi di autogoverno di verificarne l’osservanza. Non si tratta – così come qualcuno ha obiettato – d’ingerirsi nelle scelte discrezionali e di merito del dirigente compiute in presenza delle comprensibili difficoltà organizzative dell’ufficio, quanto, se mai, di sorvegliare sul rispetto delle regole che giustificano l’assetto tabellare.

In terzo luogo viene in rilievo il senso da attribuire al consenso dei magistrati interessati e al parere favorevole dei Consigli giudiziari: per quanto possa apparire una argomentazione efficace (ma che male c’è ad approvare un qualsiasi provvedimento se tutti i soggetti coinvolti  sono d’accordo e se l’Organo di governo territoriale si è espresso favorevolmente e all’unanimità?) a noi è sembrato improponibile l’affermazione di un principio (da alcuni sostenuti in Plenum) che possa condurre a darvi un preminente, anzi un esclusivo rilievo, quasi ad attribuirvi una sorta di efficacia sanante rispetto all’illegittimità del provvedimento.

Anche in questo caso è a noi parso necessario ribadire l’ovvio e cioè che non possa essere approvato un qualsiasi tipo di provvedimento, se adottato in violazione delle norme vigenti. Va, se mai, riaffermato il ruolo dei Consigli giudiziari, che sono chiamati per primi a confrontarsi con i più disparati provvedimenti di natura tabellare, e quanto sia necessario che il controllo loro affidato sia esercitato in profondità, andando oltre l’unanimismo che accompagna una variazione tabellare e che potrebbe spiegarsi con timidezze o subalternità nei confronti del dirigente

Francesca Abenavoli, Marcello Basilico, Maurizio Carbone, Geno Chiarelli, Antonello Cosentino, Tullio Morello

4 ottobre 2025

13 settembre 2025

19 luglio 2025

5 luglio 2025

14 giugno 2025

24 maggio 2025

10 maggio 2025

24 aprile 2025

12 aprile 2025

29 marzo 2025

15 marzo 2025

1º marzo 2025

15 febbraio 2025

1º febbraio 2025

18 gennaio 2025